Politica sugli informatori (Whistleblower Policy)

Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2026

Home

1. Premessa

LEXABLE adotta la presente Politica in attuazione del D.Lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La Politica definisce il canale interno di segnalazione e le modalità per garantire la protezione degli informatori.

2. Soggetti legittimati a segnalare

Possono effettuare segnalazioni i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i soggetti in formazione professionale e qualsiasi persona che abbia avuto notizia di violazioni rilevanti nel contesto dell'attività lavorativa o professionale svolta per o con LEXABLE.

3. Oggetto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione violazioni di norme dell'Unione Europea o nazionali, atti o omissioni lesivi dell'interesse pubblico, violazioni di regolamenti interni, condotte penalmente rilevanti, corruzione, frodi, conflitti di interesse e altre irregolarità significative in ambito lavorativo.

4. Canale interno

LEXABLE ha istituito un canale interno gestito in modo tale da garantire riservatezza, imparzialità e tempestività. Le segnalazioni possono essere inviate in forma scritta o orale, anche in forma anonima, contattando il Responsabile del canale interno all'indirizzo PEC: bertolistudios@pec.it oppure via email a info@lex-able.com.

5. Procedura di gestione

Le segnalazioni vengono registrate, analizzate e, ove necessario, oggetto di indagine interna. Il segnalante riceve un riscontro dell'avvenuta ricezione entro sette giorni e, ove possibile, informazioni sull'esito del follow-up entro tre mesi dalla chiusura del procedimento.

6. Protezione contro le ritorsioni

LEXABLE si impegna a non adottare azioni ritorsive nei confronti di chi segnali in buona fede. Sono vietate discriminazioni, sanzioni, demansionamenti o altre misure pregiudizievoli legate alla segnalazione. In caso di violazione, sono previste sanzioni disciplinari.

7. Riservatezza

L'identità del segnalante e di eventuali terzi menzionati nella segnalazione non viene divulgata senza consenso espresso, salvo obblighi di legge o necessità connesse a procedimenti giudiziari o amministrativi.

8. Segnalazioni in mala fede

Segnalazioni ritenute strumentali, false o formulate con dolo possono essere oggetto di azioni legali o disciplinari nei confronti dell'autore.